A seguito dell’emergenza sanitaria e delle misure restrittive imposte dal governo per l’emergenza determinata dal Covid-19 sta diventando sempre più attuale il tema della pulizia e della sanificazione degli ambienti di lavoro.
In particolare, nel presente articolo ci soffermeremo in maniera specifica sulla normativa in materia di sanificazione anche alla luce dei provvedimenti emanati dal Ministero della Salute e dal Governo negli ultimi due mesi.
1. Differenze tra pulizia, igienizzazione, disinfezione e sanificazione
Per analizzare le differenze sostanziali che intercorrono tra pulizia, igienizzazione, disinfezione e sanificazione degli ambienti è possibile far riferimento al Decreto Ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997.
Secondo tale documento, la pulizia consiste nella rimozione di polvere, residui e sporcizia dalle superfici. Essa è realizzata con detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni.
L’igienizzazione consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o candeggina) sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici;
La disinfezione è quel procedimento che, mediante l’utilizzo di sostanze disinfettanti, riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone una quota rilevante ma non assoluta (si parlerebbe in tal caso di sterilizzazione).
La sanificazione, infine, è quel tipo di intervento che nel complesso comprende tutte le attività sopra descritte ed è quindi finalizzato a rendere “sano” un ambiente attraverso le fasi di pulizia, igienizzazione e disinfezione, oltre che del miglioramento delle condizioni ambientali, come temperatura, umidità e ventilazione.
Con il termine sanificazione, quindi, si intende quell’attività di pulizia con acqua e detergente alla quale segue un trattamento di decontaminazione (igienizzazione e/o disinfezione); la sanificazione può essere necessaria per decontaminare interi ambienti, attraverso attrezzature specifiche e competenze professionali, oppure aree o superfici circoscritte, dove gli interventi possono essere alla portata anche di soggetti non professionali.
La finalità della sanificazione è quella di ridurre o abbattere i microrganismi patogeni nell’immediato. Tuttavia, l’efficacia dell’intervento non dura per un periodo prolungato e pertanto sono necessari periodici interventi di pulizia e igienizzazione, anche se più circoscritti alle superfici di più frequente contatto.
2. I requisiti previsti per le imprese che svolgono attività di sanificazione
La finalità della legge n.84/1994 è soprattutto quella di prevenire e salvaguardare la salute dei cittadini e degli operatori che svolgono le attività di pulizia, disinfezione, igienizzazione e sanificazione.
Il contatto con materiali potenzialmente dannosi ha obbligato il Legislatore a circoscrivere la possibilità di esercitare tali attività alle sole imprese che rispettassero requisiti tecnico-professionali idonei a ridurre al minimo gli effetti nocivi.
A tal fine, l’articolo 2 del D.M. 274/1997 indica i 3 requisiti necessari:
- capacità economico/finanziaria: presenza di risorse finanziarie e solidità economica da parte dell’impresa (es: iscrizione all'INPS e all'INAIL o assenza di protesti cambiari);
- capacità tecnica ed organizzativa: preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico professionali (come ad esempio l’attestato scolastico ed il successivo svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività ovvero diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività ovvero diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività);
- requisiti di onorabilità: assenza di condanne penali, assenza di interdizione all’attività di impresa, etc.
A partire dal 2 febbraio del 2007, data dell’entrata in vigore del Decreto-legge n. 7/2007, per lo svolgimento dell’attività di pulizia e disinfezione non è stato più necessario rispettare i requisiti di capacità tecnica ed organizzativa (fermi quelli di solidità finanziarie e onorabilità). Per le attività di disinfestazione e sanificazione, invece, sono tuttora previsti tutti e 3 i requisiti sopra descritti, considerati necessari ed indispensabili per lo svolgimento delle attività.
Infine, è bene ricordare che, al fine di rispettare la normativa europea le imprese che intendono svolgere le attività sopra descritte dovranno essere altresì rispettare le norme UNI EN 16636:2015 in tema di servizi e gestioni di controllo delle infestazioni e la UNI EN 14885:2019 in tema di applicazione delle norme europee per i disinfettanti chimici e gli antisettici.
3. Chi deve necessariamente procedere alla sanificazione: obblighi e responsabilità dei datori di lavoro
Per evidenziare quali siano gli obblighi (e le eventuali) responsabilità in capo ai datori di lavoro che debbano provvedere a sanificare gli ambienti, dobbiamo far anzitutto riferimento all’art. 2087 del Codice civile, secondo cui l’imprenditore è tenuto ad adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, ed al Decreto Legislativo n. 81/2008, che costituisce la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il D.lgs. n. 81/2008 contiene le disposizioni che consentono al datore di lavoro di attuare quanto necessario per preservare la sicurezza e la salute in ambito lavorativo attraverso un’analisi preventiva mirata ad individuare la provenienza dei rischi, il continuo controllo delle misure preventive adottate ed una programmazione aziendale che comprenda tutte le attività necessarie alla prevenzione.
Tra le suddette attività rientra, senza dubbio, l’attività di pulizia e sanificazione degli ambienti che quotidianamente pongono a rischio sia il datore di lavoro che i dipendenti.
In particolare, con la circolare n. 5443 del 22.2.2020 e con il protocollo del 14 marzo 2020, il governo ha fornito misure specifiche in materia prevedendo protocolli di sicurezza anti-contagio e regolamenti per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Tali provvedimenti prevedono in capo al datore di lavoro un obbligo di informazione attraverso le modalità più idonee ed efficaci, l’adozione di una seria di misure relative alla protezione individuale, alla igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro (mettendo anche a disposizione degli erogatori di disinfettante) nonché alla gestione di eventuali persone sintomatiche e sulla sorveglianza sanitaria.
La circolare n. 5443, poi integrata anche con il DPCM del 26 aprile 2020, prevede che il datore di lavoro provveda, tra le altre cose, a: facilitare lo smart working; effettuare i controlli prescritti per i lavoratori, fornitori o soggetti che debbono entrare in azienda; adottare delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, etc.); fornire linee guida (anche attraverso volantini) ai soggetti che entrano in azienda; effettuare la pulizia giornaliera ed una sanificazione periodica in tutti gli ambienti, delle scrivanie e delle aree comuni; procedere con la sanificazione specifica in caso di presenza all’interno degli uffici di una persona affetta da Covid-19; garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, negli uffici e nei reparti produttivi.
Alla luce delle nuove e recenti disposizioni, il datore di lavoro è quindi tenuto a rielaborare la valutazione dei rischi (indicando tale valutazione nel DVR, documento valutazione del rischio) ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 81/08, al fine di prevenire il rischio contagio.
Ciò premesso, è doveroso specificare che il datore di lavoro in caso non osservi le norme per il contenimento del virus potrebbe incorrere in una responsabilità di tipo civile o penale.
Sotto il profilo penale, qualora un dipendente affermi di aver contratto il virus sul luogo di lavoro, il datore è responsabile ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p. il quale prevede che non impedire un evento equivale a cagionarlo.
Ed infatti, il mancato rispetto anche solo di una delle norme sopra citate, comporterebbe una condotta omissiva qualora il soggetto abbia un obbligo giuridico di impedire l’evento; il datore di lavoro potrebbe essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 590 c.p. per lesioni gravi (in caso di malattia del lavoratore) o per omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. in caso di decesso.
Anche sotto l’aspetto civilistico il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a risarcire il danno ai sensi dell’art. 2043 c.c. nel caso in cui dipendente ritenga che abbia contratto il virus per cause imputabili alla mancata adozione delle necessarie misure da parte del datore di lavoro.
Occorre però precisare che l’onere della prova in merito alla riconducibilità dell’infortunio in “occasione di lavoro”, ossia della concreta sussistenza del nesso causale tra infezione da Covid 19 e ambiente di lavoro è a carico, per le rispettive azioni di responsabilità verso il datore di lavoro sopra indicate, del lavoratore.
Il tema della responsabilità, ove mai fosse stato necessario, pone ancora di più il datore di lavoro nella condizione di adottare tutte le misure necessarie a prevenire la diffusione del contagio.
4. Aspetti fiscali: il credito di imposta
Per quanto attiene l’aspetto fiscale, è doveroso evidenziare che il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. decreto rilancio) ha previsto un “bonus” sanificazione per le aziende che provvederanno alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
In particolare, l’articolo 125 del suddetto decreto prevede che il bonus, corrisposto sotto forma di credito di imposta, possa essere riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione nella misura del 60 % delle spese sostenute e fino ad un massimo di € 60.000,00.
Anche questa misura, tesa a favorire l’adozione delle misure necessarie per procedere con la sanificazione degli ambienti, dimostra l’importanza di rispettare ed adeguarsi alle norme di recente introduzione e di provvedere ad una diversa valutazione del rischio anche in ragione della particolarità delle modalità di trasmissione del Covid-19.
Avv. Andrea Palmieri
È inoltre importante considerare che dal dire al fare c’è una differenza notevole. Ad esempio, cambia la frequenza necessaria con cui sanificare un locale piuttosto che un altro. Ogni attività ha bisogno di una procedura su misura e attenzioni particolari, da valutare caso per caso.
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