La normativa di riferimento per le sainifcazioni ambientali



La sanificazione di ambienti indoor e locali privati rappresenta una tematica estremamente attuale a causa della crisi sanitaria da Coronavirus.

Tale tematica è stata esplicitamente trattata all’interno del decreto-legge 23/02/2020, il quale richiedeva l’attuazione di urgenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ma l’attualità del tema non deve far supporre che l’argomento delle sanificazioni e della sicurezza sul luogo di lavoro non fosse già stato trattato precedentemente! Il tema, più attuale che mai, risente infatti anche di normative non trattate esplicitamente negli ultimi decreti ministeriali. La normativa di riferimento è più ampia di quella che potrebbe apparire ad un occhio poco vigile. L’articolo 32 della Costituzione esplicita il ruolo della Repubblica nella tutela della “salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” ed è pertanto alla base di ogni intervento in materia. Anche il Codice civile evidenzia la necessità da parte dei datori di lavoro dell’adozione di misure quali la sanificazione, in particolare l’articolo 2087 sottolinea come “l'imprenditore sia tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

La normativa più esplicita in merito agli obblighi del datore di lavoro è sicuramente il D.L. 81 del 2008, ovvero il ‘’Testo Unico Sicurezza sul Lavoro ’’, la cui introduzione ha comportato l’unificazione di diversi testi normativi preesistenti e l’aggiunta di innovazioni sulla materia. Secondo tale Testo il datore di lavoro incorre in alcuni obblighi non delegabili, quali la valutazione di ogni rischio connesso all’attività, in quanto la disciplina normativa pone oggi l’attenzione sulla valutazione preventiva dei rischi, sanzionando non solo l’evento ma anche la mancata valutazione del rischio ed esso connesso. Un altro obbligo non delegabile del datore di lavoro è la valutazione del rischio biologico nella propria azienda per attivare le procedure necessarie per ridurre ed eliminare il rischio “in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”.

Ulteriori obblighi consistono nell’aggiornamento immediato del documento di valutazione rischi, ogni qualvolta si verifichino modifiche alla struttura aziendale o alle conoscenze tecniche (fatto accaduto recentemente a causa dell’emergenza sanitaria in atto) oltre alla responsabilità di colui che esercita i poteri decisionali e di spesa dell’organizzazione stessa.

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